Studio Legale Sinigaglia - Via XX Settembre n. 86 - 26013 CREMA (CR) - P.IVA 01090430198  
  Tel. 0373-256451 Fax 0373-252270 - E-mail: info@studiosinigaglia.it Privacy  

DIAMANTI DA INVESTIMENTO VENDUTI TRAMITE IL CANALE BANCARIO A PREZZI GONFIATI



LA VICENDA IN BREVE

A partire da alcuni anni fa, e poi più marcatamente tra gli anni 2011 e 2016, diversi gruppi bancari (Banco BPM, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi) hanno iniziato a proporre ai propri clienti di investire in diamanti, in un’ottica di diversificazione del portafoglio. Dunque l’acquisto avveniva allo sportello ma a vendere erano in realtà due società private: Intermarket Diamond Business (IDB) e la Diamond Private Investment (DPI) che si servivano del canale bancario (in virtù di accordi di collaborazione) per procacciarsi la clientela.

Gli operatori presenti in filiale suggerivano detta opzione di investimento ai propri clienti fornendo loro una serie di informazioni false ed ingannevoli. I funzionari assicuravano che si trattasse di una operazione estremamente vantaggiosa e caratterizzata da un bassissimo livello di rischio.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato che la realtà dei fatti era ben diversa e ha evidenziato i seguenti profili di scorrettezza, confermati poi dal TAR Lazio con sentenza n. 10967/2018.

“A) Il prezzo di vendita dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l’andamento dei quali veniva pubblicato, a pagamento, su giornali economici; B) l’aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull’andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni” e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati; C) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l’unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti; D) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.”
Atto AGCM n. PS10677 e n. PS10678, Ottobre 2017

Il fatto che l’investimento sia stato proposto da parte dei consulenti bancari e che gli stessi consulenti fossero presenti agli incontri tra i clienti e IDB e DPI forniva ampia credibilità alle informazioni fornite e contenute nel materiale promozionale; sentendosi rassicurati, molti consumatori hanno deciso di investire senza bisogno di ulteriori accertamenti. Presso la Procura della Repubblica di Milano è stato aperto un procedimento penale a carico delle Banche e delle Società venditrici oltre che di altri soggetti a vario titolo implicati nella vicenda diamanti. Nell’atto di conclusione delle indagini, emesso nell’ottobre 2019 dal Pubblico Ministero, Dott.ssa Grazia Colacicco, sono contestati i reati di truffa aggravata e continuata, autoriciclaggio, ostacolo alla vigilanza e corruzione tra privati..


INVESTIMENTO IN DIAMANTI: QUANTO VALE DAVVERO?

In base ai listini internazionali (RAPAPORT), il valore commerciale di un diamante acquistato in banca e pagato, supponiamo, 10.000 euro è di circa 3.000/4.000 euro. Non bisogna però trascurare che tale valore non corrisponde al reale valore di realizzo che il risparmiatore potrebbe ricavare dalla rivendita del diamante. Infatti, un privato che si trovasse oggi a vendere la propria pietra – acquistata in banca e pagata 10.000 euro - ad un commerciante del settore si vedrà offrire un importo notevolmente più basso: tra i 1.500 e i 2.000 euro. A ciò si aggiunga che il mercato dei diamanti, ad oggi, è completamente fermo.

I risparmiatori si sono così trovati ad aver investito in diamanti il cui valore reale è inferiore di circa l’80-85% del prezzo pagato.

INVESTIMENTO IN DIAMANTI: COME AGIRE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO?

La gran parte delle banche interessate – di fronte all’esplosione dello scandalo – ha preferito procedere al rimborso dei propri clienti, trattenendo le pietre. Così non è stato per Banco BPM e Banca Aletti che ad oggi rifiutano di risarcire i risparmiatori per le compravendite avvenute all’interno delle proprie filiali o, in alcuni casi, formulano ai consumatori coinvolti offerte che nella maggior parte dei casi vengono rifiutate poiché ritenute insoddisfacenti.

Sulla questione si registrano diverse pronunce a favore dei consumatori che hanno investito in diamanti e tra le tante Tribunale di Verona, Tribunale di Modena e Tribunale di Venezia, le quali hanno accertato la responsabilità della Banca nella vicenda di investimento ed hanno condannato l’Istituto di Credito a risarcire al consumatore la differenza tra il valore dei diamanti e l’importo pagato.

Lo Studio Legale Sinigaglia ha già assunto la difesa di numerosi risparmiatori rimasti coinvolti in questa spiacevole vicenda. Contattaci se hai bisogno di assistenza legale altamente specializzata.

INVESTIMENTO IN DIAMANTI: IL FALLIMENTO DELLA INTERMARKET DIAMOND BUSINESS

La Società IDB (venditrice dei diamanti) è stata dichiarata fallita nel gennaio 2019. I risparmiatori che avevano le pietre in deposito presso i caveau di detta società hanno dovuto avanzare istanza di rivendica del bene presso il Fallimento e sono ad oggi ancora in attesa della materiale restituzione, che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno (così recitava la comunicazione ai creditori della Curatela del fallimento del 12/01/2021).

Rimane comunque aperta la possibilità di domandare l’ammissione al passivo del Fallimento per il risarcimento del danno subito dalla IDB. All'udienza del 17/06/2020, il Giudice Delegato, Dott.ssa Alida Paluchowski, ha accolto e fatta propria la proposta del Curatore la quale prevede, al solo scopo di contenere il numero delle eventuali opposizioni allo stato passivo e dunque per sole ragioni di economia processuale, l’ammissione in via transattiva al passivo del fallimento delle domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti. A tal proposito la Curatela fa presente che: “non vi sarà disparità di trattamento tra creditori tempestivi e tardivi dal momento che non sono previsti riparti parziali nelle more dell’esame dello stato passivo (tempestivo e tardivo), dal momento che l’attivo da liquidare è sottoposto a sequestro penale. La proposta transattiva di ammissione nella misura del 15% formulata deve considerarsi estesa per ragioni di parità di trattamento a tutti i creditori che si insinueranno al passivo del fallimento per far valere pretese di carattere risarcitorio derivanti dalle modalità di acquisto dei diamanti.” Inoltre, il Curatore aggiunge che “le domande tardive potranno essere presentate entro e non oltre il termine ultimo del 13.12.2021, ossia di dodici mesi (più 31 giorni di sospensione feriale) dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo delle domande tempestive dichiarato il 10.11.2020”.

Lo Studio Legale Sinigaglia è in grado di fornire l’assistenza giuridica al fine di tutelare e far valere i diritti e gli interessi dei propri clienti anche in merito alla procedura fallimentare. Contattaci per una consulenza.

Dove siamo

Lo Studio Legale Sinigaglia è situato nel centro storico di Crema (CR), a pochi passi dal Duomo, in via XX Settembre n. 86.

Contatti

per richiedere informazioni, un preventivo o una consulenza.

Il tuo messaggio è stato inviato, grazie!